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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Art. 27
Criteri di inquadramento nei livelli retributivi
L'inquadramento di cui all'articolo che precede avviene in base ai criteri seguenti:
a) l'inquadramento si effettua in base alla qualifica e all'anzianità possedute alla data del 1 aprile 1972;
b) l'equiparazione fra qualifiche e livelli è così stabilita: LIVELLO I - per memoria;
LIVELLO III - qualifiche: operai specializzati, autisti, capi operai; coadiutori;
LIVELLO IV - qualifiche: coadiutori principali, coadiutori superiori; segretari;
LIVELLO V - qualifiche: segretari principali, segretari capo; consiglieri; direttori di sezione con anzianità nella carriera non superiore a 3 anni e 6 mesi se di ruolo tecnico o di 4 anni e 6 mesi se di ruolo amministrativo;
LIVELLO VI - qualifiche: direttore di sezione con anzianità nella carriera superiore a 3 anni e 6 mesi se di ruolo tecnico o di 4 anni e 6 mesi se di ruolo amministrativo;
LIVELLO VII - qualifiche: direttori di sezione con anzianità nella carriera superiore a 9 anni e 6 mesi; direttori di divisione; qualifiche superiori;
c) il personale il cui stato giuridico abbia subito variazioni in data successiva al 1 aprile 1972 viene inquadrato, limitatamente alle qualifiche sotto indicate, come segue:
LIVELLO IV - qualifiche: coadiutori principali in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974;
LIVELLO V - qualifiche: segretari principali in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974; direttori di sezione in possesso della qualifica da data successiva;
LIVELLO VI - qualifiche: direttori di sezione in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974;
d) il personale assunto posteriormente all'1 aprile 1972 viene inquadrato in base alla tabella di equiparazione di cui alla lettera b), con riferimento alla data di assunzione;
e) ai fini economici, l'anzianità di servizio prestato nella carriera di appartenenza alla data del 23 gennaio 1977 è riconosciuta integralmente; quella del servizio prestato in carriere inferiori è riconosciuta nella misura dell'80%;
f) sulla base dell'inquadramento così effettuato, viene calcolato il trattamento retributivo alla data del 23 gennaio 1977; qualora tale nuovo trattamento risulti inferiore al trattamento retributivo in effetti percepito in base alla normativa allora vigente, la differenza viene riconosciuta a titolo di assegno ad personam.
Per il personale operaio precedentemente regolamentato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, le eventuali ulteriori differenze che siano derivate, posteriormente alla data del 23 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a motivo dell'ordinaria dinamica della normativa allora applicata, vengono egualmente riconosciute a titolo di assegno ad personam.

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