LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980
Art. 29
Concorsi interni per soli titoli per il passaggio al IV e al V livello funzionale
Con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, potranno altresì essere banditi concorsi interni per soli titoli per il passaggio dal III al IV livello e dal IV al V livello, nel termine complessivo del 30% delle dotazioni di organico per i livelli di provenienza.
Possono partecipare al concorso per il IV livello i collaboratori che alla data dell'1 aprile 1972 possedevano la qualifica di coadiutore o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data dell'1 luglio 1972 di durata non inferiore a 6 anni e 3 mesi nella carriera esecutiva.
Possono partecipare al concorso per il V livello i collaboratori che alla data dell'1 aprile 1972 possedevano la qualifica di segretario o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data dell'1 luglio 1972, di durata non inferiore a 4 anni e 3 mesi nella carriera di concetto.
Il livello conseguito con i concorsi di cui al presente articolo viene attribuito con decorrenza 1 settembre 1978.