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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Art. 31
Indennità di anzianità maturata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Il personale ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'indennità di anzianità maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che sarà calcolata, con riferimento allo stipendio spettante a quella data, applicando la normativa di cui al regolamento organico vigente presso il disciolto Ente Delta Padano e di cui ai contratti collettivi per il personale operaio regolamentato dai medesimi.
Ove tale facoltà non venga esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, viene calcolata per tutto il periodo del servizio prestato in base alla normativa vigente per determinare l'ammontare del premio di fine servizio liquidato dall'INADEL.

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