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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Art. 32
Normativa da applicare al rapporto di lavoro del personale nei livelli retributivi
Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 26, viene applicata integralmente, con decorrenza 1 ottobre 1978, la normativa di cui alla legge regionale n. 34 in data 22 ottobre 1979, per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico e le modalità di inquadramento.
Nell'allegato n. 5 sono stabilite le corrispondenze fra i livelli funzionali retributivi di cui all'art. 27 e quelli istituiti dal presente articolo in applicazione alla richiamata legge regionale n. 34/ 1979.
Nell'allegato n. 6 sono definite le seguenti tabelle che, con effetto dal 1 ottobre 1978 sostituiscono le corrispondenti tabelle di cui all'allegato 4 della presente legge:
Tabella A - Declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello funzionale retributivo.
Tabella B - Definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali.
Tabella D - Numero dei posti per ciascun livello funzionale retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale.
Tabella E - Formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale.
Tabella F - Mobilità orizzontale tra qualifiche professionalmente omogenee.
I provvedimenti amministrativi di attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono assunti dagli organi dell'ERSA secondo le competenze stabilite dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.

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