LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980
Art. 4
Compiti dei servizi operativi per le attività di sviluppo
I servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo corrispondono ad obiettivi omogenei di intervento ed operano particolarmente per il riordino fondiario, la sperimentazione tecnico - produttiva, lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative fra produttori ed altri compiti attribuiti con leggi regionali.