Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ERSA.
Art. 1
Principi generali
La struttura organizzativa dell'ERSA è regolata dalla presente legge e, sulla base dei compiti stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1976, n. 386, e dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, si ispira ai principi:
- del servizio ai cittadini ed alle loro istituzioni;
- della democrazia organizzativa;
- dell'imparzialità dell'amministrazione e della semplicità delle procedure.
I servizi dell'ERSA sono organizzati in modo da corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo e per la partecipazione alla programmazione, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura regionale.
Art. 2
Caratteri fondamentali delle strutture
L'organizzazione dell'ERSA è basata:
- sulla flessibilità organizzativa in modo da corrispondere ai compiti istituzionali attribuiti;
- sulla mobilità del personale;
- sullo sviluppo della professionalità dei dipendenti, sia come promozione formativa che come attribuzione di compiti adeguati alla loro professionalità;
- sulla responsabilità individuale per i compiti attribuiti e sulla partecipazione da realizzarsi attraverso il lavoro di gruppo e le conferenze di organizzazione.
Art. 3
Articolazione della struttura
La struttura organizzativa dell'ERSA è costituita da:
- servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo;
- servizi operativi per lo svolgimento delle gestioni speciali;
- servizi funzionali.
Art. 4
Compiti dei servizi operativi per le attività di sviluppo
I servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo corrispondono ad obiettivi omogenei di intervento ed operano particolarmente per il riordino fondiario, la sperimentazione tecnico - produttiva, lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative fra produttori ed altri compiti attribuiti con leggi regionali.
Art. 5
Compiti dei servizi operativi per lo svolgimento delle gestioni speciali
Il servizio operativo per lo svolgimento delle gestioni speciali si occupa della gestione, conservazione e difesa dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, della bonifica e difesa a mare nel comprensorio di riforma.
Art. 6
Compiti dei servizi funzionali
Ai servizi funzionali vengono affidati i compiti di studio, rilevazione, elaborazione dati e documentazione, nonchè i compiti amministrativi e tecnici di supporto all'attività dell'Ente.
Art. 7
Istituzione dei servizi operativi
Per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge vengono istituiti i seguenti servizi operativi:
- sviluppo agricolo e delle produzioni;
- strutture cooperative e associative;
- gestioni speciali.
I compiti dei singoli servizi sono stabiliti nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Il servizio gestioni speciali verrà sciolto con l'esaurirsi delle funzioni ad esso attribuite.
Art. 8
Istituzione dei servizi funzionali
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 della presente legge vengono istituiti i seguenti servizi funzionali:
- rilevazione, elaborazione dati e documentazione;
- amministrativo;
- opere, impianti e catasto.
I compiti dei singoli servizi sono stabiliti nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 9
Istituzione degli uffici di segreteria
Sono istituite:
- La segreteria del presidente;
- La segreteria del vice presidente;
- La segreteria del direttore.
Le singole segreterie non possono essere composte da più di:
- n. 2 unità per la segreteria del presidente;
- n. 1 unità per la segreteria del vice presidente;
- n. 1 unità per la segreteria del direttore.
Le funzioni delle segreterie sono stabilite nell'allegato n. 3 alla presente legge.
Gli incarichi di componenti le segreterie vengono conferiti con atto deliberativo del comitato esecutivo tra il personale dell'Ente.
Art. 10
Istituzione degli uffici
I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.
Gli uffici sono istituiti su proposta del comitato esecutivo, con provvedimento del consiglio di amministrazione.
Gli uffici sono istituiti per gruppi omogenei di attribuzioni e possono avere anche sede periferica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, 2 comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.
Art. 11
Costituzione di equipes tecnico - operative
Per la realizzazione di specifici progetti, programmi o singoli interventi in essi previsti, possono essere costituite equipes tecnico - operative quando a tal fine non sia necessaria una presenza in loco con carattere di continuità.
Le equipes tecnico - operative sono costituite con deliberazione del comitato esecutivo, in attuazione dei programmi o progetti approvati dal consiglio di amministrazione, dipendono dalla direzione dell'Ente ed esercitano i compiti stabiliti nel provvedimento che le costituisce.
Art. 12
Lavoro di gruppo
Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli dipendenti.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Art. 13
Gruppi di lavoro
Per la realizzazione di progetti di intervento e di studio che richiedono la competenza e la professionalità di diverse strutture organizzative, possono essere costituiti gruppi di lavoro finalizzati a carattere temporaneo.
I gruppi di lavoro sono costituiti e posti alle dipendenze della direzione.
Art. 14
Conferenze di organizzazione
Le conferenze di organizzazione rappresentano la forma istituzionale attraverso la quale si sostanzia la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti dell'Ente all'organizzazione del lavoro.
Le conferenze di organizzazione costituiscono il tramite attraverso il quale l'amministrazione
dell'ERSA fornisce la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, l'attività delle singole strutture organizzative e l'apporto di ciascun dipendente.
Le conferenze di organizzazione esaminano, nell' ambito della loro attività consultiva, la funzionalità delle strutture, delle procedure, delle interrelazioni fra le diverse strutture, dell'organizzazione interna del lavoro in rapporto agli obiettivi assegnati all'unità organizzativa e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti della opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
Le conferenze si svolgono in orario di lavoro ed i dipendenti dell'ERSA sono tenuti a parteciparvi. La partecipazione avviene in condizioni di parità e indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalle posizioni di lavoro ricoperte.
Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle conferenze di organizzazione al solo scopo di ottenere elementi conoscitivi di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare, nelle opportune sedi, la professionalità dei collaboratori e, in linea più generale, i diritti loro riconosciuti.
Il consiglio dell'ERSA, su proposta che il comitato esecutivo formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce con propria deliberazione i livelli organizzativi ai quali possono essere tenute le conferenze di organizzazione, i modi della loro convocazione, la loro frequenza e le modalità secondo le quali le conferenze possono avanzare suggerimenti e proposte.
Art. 15
Coordinamento dei servizi
Il coordinamento dell'attività fra i vari servizi viene svolto dal direttore in base ai compiti che gli sono attribuiti dall'art. 22 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.
Art. 16
Responsabili di servizio Attribuzioni
I responsabili di servizio predispongono il piano di lavoro del servizio, articolato per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi definiti dagli organi dell'Ente.
Verificano altresì lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il miglior impiego del personale assegnato.
I responsabili dei servizi rispondono della mancata segnalazione alla direzione di prestazioni insufficienti rese da dipendenti assegnati al servizio stesso. Della segnalazione viene data comunicazione all'interessato.
I responsabili dei servizi rispondono della loro attività al direttore ed agli organi dell'Ente.
Art. 17
Responsabili d' ufficio - Attribuzioni
I responsabili degli uffici impostano l'attività dell' ufficio, cui sono assegnati, in coerenza con i piani di lavoro del servizio, indirizzano l'attività degli addetti e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione del lavoro. Curano la corretta ripartizione del lavoro individuale e individuano le questioni che richiedono una trattazione collegiale.
I responsabili degli uffici rispondono delle rispettive attribuzioni al responsabile del servizio cui appartengono.
Art. 18
Responsabile di servizio - Nomina Responsabile d' ufficio - Nomina
L'incarico di responsabile di servizio può essere attribuito ai dipendenti che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono al VII livello retributivo.
La nomina dei responsabili di servizio viene effettuata con deliberazione del consiglio di amministrazione ed ha durata triennale rinnovabile.
L'incarico di responsabile di ufficio può essere attribuito ai dipendenti che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono ai livelli retributivi VI e VII.
La nomina dei responsabili di ufficio viene effettuata con deliberazione del comitato esecutivo ed ha durata triennale rinnovabile.
Art. 19
Incarico di coordinatore
Ai responsabili dei servizi dell'Ente viene attribuito l'incarico di coordinatore.
Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali dell'Ente e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita anche collegialmente nei gruppi di coordinamento e in periodiche conferenze dei coordinatori.
L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del VII livello retributivo.
Il consiglio di amministrazione può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificamente previsti dai programmi dell'Ente.
L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del VII livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali necessarie per la nomina a responsabile di servizio.
La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.
Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili non può eccedere un quarto del numero dei posti assegnati al VII livello retributivo.
Art. 20
Criteri per la nomina dei responsabili di servizi e di ufficio
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri per la nomina dei responsabili di servizio e di ufficio. La deliberazione del consiglio di amministrazione è soggetta alla approvazione del consiglio regionale.

Espandi Indice