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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Titolo II
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 21
Stato giuridico e trattamento economico del personale
Al personale dell'ERSA è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle leggi regionali in materia.
I provvedimenti amministrativi per l'applicazione della normativa regionale sopraindicata sono adottati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio regionale.
Art. 22
Trattamento previdenziale e assicurativo
Il personale dell'Ente è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, fatto salva - per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - la facoltà di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico.
Per l'assistenza malattie, il personale della ERSA viene iscritto all'ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico.
Art. 23
Livelli retributivi - Qualifiche funzionali - Ruolo unico del personale
Il personale dell'ERSA è inquadrato in un ruolo unico articolato in livelli retributivi, suddivisi in qualifiche funzionali. Nell'allegato 4 alla presente legge sono fissati:
Tabella A: numero dei livelli retributivi e declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi;
Tabella B: qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo, corredate dal relativo profilo professionale;
Tabella C: numero dei posti per ciascuna qualifica funzionale;
Tabella D: numero dei posti per ciascun livello retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico;
Tabella E: formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale;
Tabella F: omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese in uno stesso livello.
Art. 24
Variazioni al ruolo unico del personale
Alla variazione del numero complessivo dei posti del ruolo unico e del numero dei posti di ciascun livello retributivo, si provvede con legge regionale. provvedimento legislativo deve prevedere le conseguenti modifiche del numero dei posti assegnati alle singole qualifiche funzionali o alle qualifiche funzionali stesse.
Alla variazione del numero dei posti attribuiti alle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello retributivo, si provvede con deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, quando la variazione non comporta modifica del numero complessivo di posti del ruolo unico o dei posti assegnati ai singoli livelli retributivi.
Il provvedimento consiliare stabilisce altresì l'eventuale passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali ridotte o soppresse ad altre qualifiche professionalmente omogenee, o ad altre qualifiche per le quali i collaboratori interessati siano in possesso dei titoli professionali specifici nonchè le eventuali modalità della loro riqualificazione.
Art. 25
Trattamento di fine servizio
Quale trattamento di fine servizio spetta al personale dell'Ente una indennità di anzianità calcolata all'atto della cessazione del servizio, in base alla normativa con la quale l'INADEL determina l'ammontare del premio di fine servizio.
L'accantonamento dei contributi dovuti dall'Ente e dei contributi dovuti al personale viene effettuato presso l'Ente stesso il quale provvede a liquidare direttamente al personale la predetta indennità di anzianità.

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