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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Titolo III
NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL DISCIOLTO ENTE DELTA PADANO NEI LIVELLI RETRIBUTIVI
Art. 26
Inquadramento nei livelli retributivi
Al personale proveniente dal disciolto Ente Delta Padano - Ente di Sviluppo - e assegnato alla gestione regionale Emilia - Romagna dal commissario straordinario, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, viene riconosciuto dal 23 gennaio 1977 il trattamento economico vigente per il personale dipendente dalla Regione e dall'1 giugno 1977 il trattamento giuridico vigente per lo stesso personale.
L'inquadramento nei livelli retributivi sarà effettuato secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.
Con le medesime modalità viene inquadrato il personale assunto dall'ERSA prima del 30 settembre 1978, con decorrenza dalla data di assunzione.
Il personale assunto o comandato posteriormente al 30 settembre 1978 viene inquadrato in base alla normativa di cui al successivo art. 32, con esclusione pertanto della normativa precedente e di quella transitoria fissata per il personale in servizio anteriormente all'1 ottobre 1978.
Il personale proveniente da altri enti di sviluppo e comandato presso l'Ente Delta Padano, e tutt' ora in servizio in posizione di comando presso l'ERSA, può, a domanda, essere inquadrato unitamente al personale di cui al precedente comma, con le medesime modalità e alle stesse condizioni ivi fissate, valutando l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.
Art. 27
Criteri di inquadramento nei livelli retributivi
L'inquadramento di cui all'articolo che precede avviene in base ai criteri seguenti:
a) l'inquadramento si effettua in base alla qualifica e all'anzianità possedute alla data del 1 aprile 1972;
b) l'equiparazione fra qualifiche e livelli è così stabilita: LIVELLO I - per memoria;
LIVELLO III - qualifiche: operai specializzati, autisti, capi operai; coadiutori;
LIVELLO IV - qualifiche: coadiutori principali, coadiutori superiori; segretari;
LIVELLO V - qualifiche: segretari principali, segretari capo; consiglieri; direttori di sezione con anzianità nella carriera non superiore a 3 anni e 6 mesi se di ruolo tecnico o di 4 anni e 6 mesi se di ruolo amministrativo;
LIVELLO VI - qualifiche: direttore di sezione con anzianità nella carriera superiore a 3 anni e 6 mesi se di ruolo tecnico o di 4 anni e 6 mesi se di ruolo amministrativo;
LIVELLO VII - qualifiche: direttori di sezione con anzianità nella carriera superiore a 9 anni e 6 mesi; direttori di divisione; qualifiche superiori;
c) il personale il cui stato giuridico abbia subito variazioni in data successiva al 1 aprile 1972 viene inquadrato, limitatamente alle qualifiche sotto indicate, come segue:
LIVELLO IV - qualifiche: coadiutori principali in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974;
LIVELLO V - qualifiche: segretari principali in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974; direttori di sezione in possesso della qualifica da data successiva;
LIVELLO VI - qualifiche: direttori di sezione in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974;
d) il personale assunto posteriormente all'1 aprile 1972 viene inquadrato in base alla tabella di equiparazione di cui alla lettera b), con riferimento alla data di assunzione;
e) ai fini economici, l'anzianità di servizio prestato nella carriera di appartenenza alla data del 23 gennaio 1977 è riconosciuta integralmente; quella del servizio prestato in carriere inferiori è riconosciuta nella misura dell'80%;
f) sulla base dell'inquadramento così effettuato, viene calcolato il trattamento retributivo alla data del 23 gennaio 1977; qualora tale nuovo trattamento risulti inferiore al trattamento retributivo in effetti percepito in base alla normativa allora vigente, la differenza viene riconosciuta a titolo di assegno ad personam.
Per il personale operaio precedentemente regolamentato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, le eventuali ulteriori differenze che siano derivate, posteriormente alla data del 23 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a motivo dell'ordinaria dinamica della normativa allora applicata, vengono egualmente riconosciute a titolo di assegno ad personam.
Art. 28
Concorsi interni per titoli ed esami o per soli titoli per il passaggio al livello retributivo superiore
Al fine di considerare il servizio reso dal personale posteriormente alle date di riferimento per l'inquadramento di cui al precedente articolo 27, con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, verranno banditi concorsi interni per titoli ed esami o per soli titoli per l'accesso ai livelli III, IV, V e VI nel limite, complessivamente, del 10% della dotazione d' organico, a mezzo di concorso per titoli ed esami e del 5% della predetta dotazione, a mezzo di concorso per soli titoli.
Ai predetti concorsi può partecipare il personale inquadrato nei livelli inferiori.
Per il personale che abbia superato i concorsi banditi dall'Ente Delta Padano per i passaggi di carriera ai sensi degli art. 16, 21, 27 del dPR 28 dicembre 1970, n. 1077 Sito esterno, il concorso è per soli titoli.
Per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami di cui al presente articolo, è richiesto il possesso dei titoli culturali e professionali fissati dalla tabella E di cui al precedente articolo 23 per le diverse qualifiche funzionali.
Ove sia richiesta un' esperienza in posizione di lavoro immediatamente propedeutica, si considera come tale il servizio prestato nella qualifica equiparabile al livello immediatamente inferiore.
Il livello conseguito con i concorsi di cui al presente articolo, viene attribuito con decorrenza 1 settembre 1978.
Art. 29
Concorsi interni per soli titoli per il passaggio al IV e al V livello funzionale
Con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, potranno altresì essere banditi concorsi interni per soli titoli per il passaggio dal III al IV livello e dal IV al V livello, nel termine complessivo del 30% delle dotazioni di organico per i livelli di provenienza.
Possono partecipare al concorso per il IV livello i collaboratori che alla data dell'1 aprile 1972 possedevano la qualifica di coadiutore o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data dell'1 luglio 1972 di durata non inferiore a 6 anni e 3 mesi nella carriera esecutiva.
Possono partecipare al concorso per il V livello i collaboratori che alla data dell'1 aprile 1972 possedevano la qualifica di segretario o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data dell'1 luglio 1972, di durata non inferiore a 4 anni e 3 mesi nella carriera di concetto.
Il livello conseguito con i concorsi di cui al presente articolo viene attribuito con decorrenza 1 settembre 1978.
Art. 30
Modalità per l'espletamento dei concorsi
Con gli stessi provvedimenti con cui vengono banditi i concorsi interni di cui ai precedenti articoli 28 e 29, vengono stabilite, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, le modalità per effettuare i concorsi ed in particolare quelle attinenti all'ammissione ai concorsi stessi, alla determinazione e alla valutazione dei titoli.
Art. 31
Indennità di anzianità maturata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Il personale ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'indennità di anzianità maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che sarà calcolata, con riferimento allo stipendio spettante a quella data, applicando la normativa di cui al regolamento organico vigente presso il disciolto Ente Delta Padano e di cui ai contratti collettivi per il personale operaio regolamentato dai medesimi.
Ove tale facoltà non venga esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, viene calcolata per tutto il periodo del servizio prestato in base alla normativa vigente per determinare l'ammontare del premio di fine servizio liquidato dall'INADEL.

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