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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Titolo IV
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEL RUOLO UNICO DELL'ERSA.
Art. 32
Normativa da applicare al rapporto di lavoro del personale nei livelli retributivi
Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 26, viene applicata integralmente, con decorrenza 1 ottobre 1978, la normativa di cui alla legge regionale n. 34 in data 22 ottobre 1979, per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico e le modalità di inquadramento.
Nell'allegato n. 5 sono stabilite le corrispondenze fra i livelli funzionali retributivi di cui all'art. 27 e quelli istituiti dal presente articolo in applicazione alla richiamata legge regionale n. 34/ 1979.
Nell'allegato n. 6 sono definite le seguenti tabelle che, con effetto dal 1 ottobre 1978 sostituiscono le corrispondenti tabelle di cui all'allegato 4 della presente legge:
Tabella A - Declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello funzionale retributivo.
Tabella B - Definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali.
Tabella D - Numero dei posti per ciascun livello funzionale retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale.
Tabella E - Formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale.
Tabella F - Mobilità orizzontale tra qualifiche professionalmente omogenee.
I provvedimenti amministrativi di attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono assunti dagli organi dell'ERSA secondo le competenze stabilite dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.
Art. 33
Inquadramento nel ruolo unico del personale ERSA.
Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 26 che precede e che sia alle dipendenze dell'ERSA alla data dei provvedimenti amministrativi applicativi della presente norma, viene inquadrato, a domanda, nel ruolo unico di cui alle Tabelle C e D dell'art. 23, in base alla normativa adottata - sentite le organizzazioni sindacali
- dal consiglio di amministrazione dell'ERSA e approvata dal consiglio regionale, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) articolazione dei posti d' organico per sedi di lavoro;
b) corrispondenza fra il livello posseduto e posto di organico per il quale si concorre;
c) corrispondenza fra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;
d) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali del livello posseduto ai sensi del precedente art. 27, semprechè ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello corrispondono altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari degli altri livelli;
e) formulazione di graduatorie, ove il numero delle domande per le singole qualifiche funzionali, distintamente sede per sede, superi il numero dei posti relativi calcolati secondo il disposto di cui al precedente punto d), tenendo conto:
1 - dell'anzianità di servizio, delle anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, delle anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore;
Art. 34
Inquadramento nel ruolo unico del personale regionale
In ordine al personale che non risulti utilmente collocato nelle graduatorie di cui al precedente art. 33 per l'inquadramento nel ruolo unico dell'ERSA si provvederà, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno, all'inquadramento nel ruolo unico regionale o nei ruoli di altri enti regionali, nel rispettivo dei livelli e della qualifica funzionale posseduti, ovvero, infine nei ruoli unici di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno.
Art. 35
Comandi di personale
L'ERSA può disporre o richiedere il comando di singole unità di personale presso e da enti pubblici con le modalità stabilite dallo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione dello stato in ordine ai comandi.
Il personale in posizione di comando presso
l'ERSA può essere inquadrato in ruolo soltanto a seguito di vincita di pubblico concorso. La presente disposizione non si applica per i comandi disposti in attuazione di leggi nazionali.
I collaboratori ERSA posti in posizione di comando presso altri enti conservano il proprio stato giuridico ed economico.
Ad essi spetta unicamente il trattamento economico in essere presso l'ERSA.

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