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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ERSA.
Espandere area tit2 Titolo II - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Espandere area tit3 Titolo III - NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL DISCIOLTO ENTE DELTA PADANO NEI LIVELLI RETRIBUTIVI
Espandere area tit4 Titolo IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEL RUOLO UNICO DELL'ERSA.
Espandere area tit5 Titolo V - NORME FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ERSA.
Art. 1
Principi generali
La struttura organizzativa dell'ERSA è regolata dalla presente legge e, sulla base dei compiti stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1976, n. 386, e dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, si ispira ai principi:
- del servizio ai cittadini ed alle loro istituzioni;
- della democrazia organizzativa;
- dell'imparzialità dell'amministrazione e della semplicità delle procedure.
I servizi dell'ERSA sono organizzati in modo da corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo e per la partecipazione alla programmazione, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura regionale.
Art. 2
Caratteri fondamentali delle strutture
L'organizzazione dell'ERSA è basata:
- sulla flessibilità organizzativa in modo da corrispondere ai compiti istituzionali attribuiti;
- sulla mobilità del personale;
- sullo sviluppo della professionalità dei dipendenti, sia come promozione formativa che come attribuzione di compiti adeguati alla loro professionalità;
- sulla responsabilità individuale per i compiti attribuiti e sulla partecipazione da realizzarsi attraverso il lavoro di gruppo e le conferenze di organizzazione.
Art. 3
Articolazione della struttura
La struttura organizzativa dell'ERSA è costituita da:
- servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo;
- servizi operativi per lo svolgimento delle gestioni speciali;
- servizi funzionali.
Art. 4
Compiti dei servizi operativi per le attività di sviluppo
I servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo corrispondono ad obiettivi omogenei di intervento ed operano particolarmente per il riordino fondiario, la sperimentazione tecnico - produttiva, lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative fra produttori ed altri compiti attribuiti con leggi regionali.
Art. 5
Compiti dei servizi operativi per lo svolgimento delle gestioni speciali
Il servizio operativo per lo svolgimento delle gestioni speciali si occupa della gestione, conservazione e difesa dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, della bonifica e difesa a mare nel comprensorio di riforma.
Art. 6
Compiti dei servizi funzionali
Ai servizi funzionali vengono affidati i compiti di studio, rilevazione, elaborazione dati e documentazione, nonchè i compiti amministrativi e tecnici di supporto all'attività dell'Ente.
Art. 7
Istituzione dei servizi operativi
Per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge vengono istituiti i seguenti servizi operativi:
- sviluppo agricolo e delle produzioni;
- strutture cooperative e associative;
- gestioni speciali.
I compiti dei singoli servizi sono stabiliti nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Il servizio gestioni speciali verrà sciolto con l'esaurirsi delle funzioni ad esso attribuite.
Art. 8
Istituzione dei servizi funzionali
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 della presente legge vengono istituiti i seguenti servizi funzionali:
- rilevazione, elaborazione dati e documentazione;
- amministrativo;
- opere, impianti e catasto.
I compiti dei singoli servizi sono stabiliti nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 9
Istituzione degli uffici di segreteria
Sono istituite:
- La segreteria del presidente;
- La segreteria del vice presidente;
- La segreteria del direttore.
Le singole segreterie non possono essere composte da più di:
- n. 2 unità per la segreteria del presidente;
- n. 1 unità per la segreteria del vice presidente;
- n. 1 unità per la segreteria del direttore.
Le funzioni delle segreterie sono stabilite nell'allegato n. 3 alla presente legge.
Gli incarichi di componenti le segreterie vengono conferiti con atto deliberativo del comitato esecutivo tra il personale dell'Ente.
Art. 10
Istituzione degli uffici
I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.
Gli uffici sono istituiti su proposta del comitato esecutivo, con provvedimento del consiglio di amministrazione.
Gli uffici sono istituiti per gruppi omogenei di attribuzioni e possono avere anche sede periferica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, 2 comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.
Art. 11
Costituzione di equipes tecnico - operative
Per la realizzazione di specifici progetti, programmi o singoli interventi in essi previsti, possono essere costituite equipes tecnico - operative quando a tal fine non sia necessaria una presenza in loco con carattere di continuità.
Le equipes tecnico - operative sono costituite con deliberazione del comitato esecutivo, in attuazione dei programmi o progetti approvati dal consiglio di amministrazione, dipendono dalla direzione dell'Ente ed esercitano i compiti stabiliti nel provvedimento che le costituisce.
Art. 12
Lavoro di gruppo
Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli dipendenti.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Art. 13
Gruppi di lavoro
Per la realizzazione di progetti di intervento e di studio che richiedono la competenza e la professionalità di diverse strutture organizzative, possono essere costituiti gruppi di lavoro finalizzati a carattere temporaneo.
I gruppi di lavoro sono costituiti e posti alle dipendenze della direzione.
Art. 14
Conferenze di organizzazione
Le conferenze di organizzazione rappresentano la forma istituzionale attraverso la quale si sostanzia la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti dell'Ente all'organizzazione del lavoro.
Le conferenze di organizzazione costituiscono il tramite attraverso il quale l'amministrazione
dell'ERSA fornisce la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, l'attività delle singole strutture organizzative e l'apporto di ciascun dipendente.
Le conferenze di organizzazione esaminano, nell' ambito della loro attività consultiva, la funzionalità delle strutture, delle procedure, delle interrelazioni fra le diverse strutture, dell'organizzazione interna del lavoro in rapporto agli obiettivi assegnati all'unità organizzativa e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti della opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
Le conferenze si svolgono in orario di lavoro ed i dipendenti dell'ERSA sono tenuti a parteciparvi. La partecipazione avviene in condizioni di parità e indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalle posizioni di lavoro ricoperte.
Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle conferenze di organizzazione al solo scopo di ottenere elementi conoscitivi di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare, nelle opportune sedi, la professionalità dei collaboratori e, in linea più generale, i diritti loro riconosciuti.
Il consiglio dell'ERSA, su proposta che il comitato esecutivo formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce con propria deliberazione i livelli organizzativi ai quali possono essere tenute le conferenze di organizzazione, i modi della loro convocazione, la loro frequenza e le modalità secondo le quali le conferenze possono avanzare suggerimenti e proposte.
Art. 15
Coordinamento dei servizi
Il coordinamento dell'attività fra i vari servizi viene svolto dal direttore in base ai compiti che gli sono attribuiti dall'art. 22 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.
Art. 16
Responsabili di servizio Attribuzioni
I responsabili di servizio predispongono il piano di lavoro del servizio, articolato per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi definiti dagli organi dell'Ente.
Verificano altresì lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il miglior impiego del personale assegnato.
I responsabili dei servizi rispondono della mancata segnalazione alla direzione di prestazioni insufficienti rese da dipendenti assegnati al servizio stesso. Della segnalazione viene data comunicazione all'interessato.
I responsabili dei servizi rispondono della loro attività al direttore ed agli organi dell'Ente.
Art. 17
Responsabili d' ufficio - Attribuzioni
I responsabili degli uffici impostano l'attività dell' ufficio, cui sono assegnati, in coerenza con i piani di lavoro del servizio, indirizzano l'attività degli addetti e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione del lavoro. Curano la corretta ripartizione del lavoro individuale e individuano le questioni che richiedono una trattazione collegiale.
I responsabili degli uffici rispondono delle rispettive attribuzioni al responsabile del servizio cui appartengono.
Art. 18
Responsabile di servizio - Nomina Responsabile d' ufficio - Nomina
L'incarico di responsabile di servizio può essere attribuito ai dipendenti che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono al VII livello retributivo.
La nomina dei responsabili di servizio viene effettuata con deliberazione del consiglio di amministrazione ed ha durata triennale rinnovabile.
L'incarico di responsabile di ufficio può essere attribuito ai dipendenti che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono ai livelli retributivi VI e VII.
La nomina dei responsabili di ufficio viene effettuata con deliberazione del comitato esecutivo ed ha durata triennale rinnovabile.
Art. 19
Incarico di coordinatore
Ai responsabili dei servizi dell'Ente viene attribuito l'incarico di coordinatore.
Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali dell'Ente e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita anche collegialmente nei gruppi di coordinamento e in periodiche conferenze dei coordinatori.
L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del VII livello retributivo.
Il consiglio di amministrazione può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificamente previsti dai programmi dell'Ente.
L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del VII livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali necessarie per la nomina a responsabile di servizio.
La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.
Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili non può eccedere un quarto del numero dei posti assegnati al VII livello retributivo.
Art. 20
Criteri per la nomina dei responsabili di servizi e di ufficio
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri per la nomina dei responsabili di servizio e di ufficio. La deliberazione del consiglio di amministrazione è soggetta alla approvazione del consiglio regionale.
Titolo II
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 21
Stato giuridico e trattamento economico del personale
Al personale dell'ERSA è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle leggi regionali in materia.
I provvedimenti amministrativi per l'applicazione della normativa regionale sopraindicata sono adottati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio regionale.
Art. 22
Trattamento previdenziale e assicurativo
Il personale dell'Ente è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, fatto salva - per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - la facoltà di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico.
Per l'assistenza malattie, il personale della ERSA viene iscritto all'ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico.
Art. 23
Livelli retributivi - Qualifiche funzionali - Ruolo unico del personale
Il personale dell'ERSA è inquadrato in un ruolo unico articolato in livelli retributivi, suddivisi in qualifiche funzionali. Nell'allegato 4 alla presente legge sono fissati:
Tabella A: numero dei livelli retributivi e declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi;
Tabella B: qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo, corredate dal relativo profilo professionale;
Tabella C: numero dei posti per ciascuna qualifica funzionale;
Tabella D: numero dei posti per ciascun livello retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico;
Tabella E: formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale;
Tabella F: omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese in uno stesso livello.
Art. 24
Variazioni al ruolo unico del personale
Alla variazione del numero complessivo dei posti del ruolo unico e del numero dei posti di ciascun livello retributivo, si provvede con legge regionale. provvedimento legislativo deve prevedere le conseguenti modifiche del numero dei posti assegnati alle singole qualifiche funzionali o alle qualifiche funzionali stesse.
Alla variazione del numero dei posti attribuiti alle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello retributivo, si provvede con deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, quando la variazione non comporta modifica del numero complessivo di posti del ruolo unico o dei posti assegnati ai singoli livelli retributivi.
Il provvedimento consiliare stabilisce altresì l'eventuale passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali ridotte o soppresse ad altre qualifiche professionalmente omogenee, o ad altre qualifiche per le quali i collaboratori interessati siano in possesso dei titoli professionali specifici nonchè le eventuali modalità della loro riqualificazione.
Art. 25
Trattamento di fine servizio
Quale trattamento di fine servizio spetta al personale dell'Ente una indennità di anzianità calcolata all'atto della cessazione del servizio, in base alla normativa con la quale l'INADEL determina l'ammontare del premio di fine servizio.
L'accantonamento dei contributi dovuti dall'Ente e dei contributi dovuti al personale viene effettuato presso l'Ente stesso il quale provvede a liquidare direttamente al personale la predetta indennità di anzianità.
Titolo III
NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL DISCIOLTO ENTE DELTA PADANO NEI LIVELLI RETRIBUTIVI
Art. 26
Inquadramento nei livelli retributivi
Al personale proveniente dal disciolto Ente Delta Padano - Ente di Sviluppo - e assegnato alla gestione regionale Emilia - Romagna dal commissario straordinario, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, viene riconosciuto dal 23 gennaio 1977 il trattamento economico vigente per il personale dipendente dalla Regione e dall'1 giugno 1977 il trattamento giuridico vigente per lo stesso personale.
L'inquadramento nei livelli retributivi sarà effettuato secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.
Con le medesime modalità viene inquadrato il personale assunto dall'ERSA prima del 30 settembre 1978, con decorrenza dalla data di assunzione.
Il personale assunto o comandato posteriormente al 30 settembre 1978 viene inquadrato in base alla normativa di cui al successivo art. 32, con esclusione pertanto della normativa precedente e di quella transitoria fissata per il personale in servizio anteriormente all'1 ottobre 1978.
Il personale proveniente da altri enti di sviluppo e comandato presso l'Ente Delta Padano, e tutt' ora in servizio in posizione di comando presso l'ERSA, può, a domanda, essere inquadrato unitamente al personale di cui al precedente comma, con le medesime modalità e alle stesse condizioni ivi fissate, valutando l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.
Art. 27
Criteri di inquadramento nei livelli retributivi
L'inquadramento di cui all'articolo che precede avviene in base ai criteri seguenti:
a) l'inquadramento si effettua in base alla qualifica e all'anzianità possedute alla data del 1 aprile 1972;
b) l'equiparazione fra qualifiche e livelli è così stabilita: LIVELLO I - per memoria;
LIVELLO III - qualifiche: operai specializzati, autisti, capi operai; coadiutori;
LIVELLO IV - qualifiche: coadiutori principali, coadiutori superiori; segretari;
LIVELLO V - qualifiche: segretari principali, segretari capo; consiglieri; direttori di sezione con anzianità nella carriera non superiore a 3 anni e 6 mesi se di ruolo tecnico o di 4 anni e 6 mesi se di ruolo amministrativo;
LIVELLO VI - qualifiche: direttore di sezione con anzianità nella carriera superiore a 3 anni e 6 mesi se di ruolo tecnico o di 4 anni e 6 mesi se di ruolo amministrativo;
LIVELLO VII - qualifiche: direttori di sezione con anzianità nella carriera superiore a 9 anni e 6 mesi; direttori di divisione; qualifiche superiori;
c) il personale il cui stato giuridico abbia subito variazioni in data successiva al 1 aprile 1972 viene inquadrato, limitatamente alle qualifiche sotto indicate, come segue:
LIVELLO IV - qualifiche: coadiutori principali in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974;
LIVELLO V - qualifiche: segretari principali in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974; direttori di sezione in possesso della qualifica da data successiva;
LIVELLO VI - qualifiche: direttori di sezione in possesso della qualifica all'1 gennaio 1974;
d) il personale assunto posteriormente all'1 aprile 1972 viene inquadrato in base alla tabella di equiparazione di cui alla lettera b), con riferimento alla data di assunzione;
e) ai fini economici, l'anzianità di servizio prestato nella carriera di appartenenza alla data del 23 gennaio 1977 è riconosciuta integralmente; quella del servizio prestato in carriere inferiori è riconosciuta nella misura dell'80%;
f) sulla base dell'inquadramento così effettuato, viene calcolato il trattamento retributivo alla data del 23 gennaio 1977; qualora tale nuovo trattamento risulti inferiore al trattamento retributivo in effetti percepito in base alla normativa allora vigente, la differenza viene riconosciuta a titolo di assegno ad personam.
Per il personale operaio precedentemente regolamentato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, le eventuali ulteriori differenze che siano derivate, posteriormente alla data del 23 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a motivo dell'ordinaria dinamica della normativa allora applicata, vengono egualmente riconosciute a titolo di assegno ad personam.
Art. 28
Concorsi interni per titoli ed esami o per soli titoli per il passaggio al livello retributivo superiore
Al fine di considerare il servizio reso dal personale posteriormente alle date di riferimento per l'inquadramento di cui al precedente articolo 27, con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, verranno banditi concorsi interni per titoli ed esami o per soli titoli per l'accesso ai livelli III, IV, V e VI nel limite, complessivamente, del 10% della dotazione d' organico, a mezzo di concorso per titoli ed esami e del 5% della predetta dotazione, a mezzo di concorso per soli titoli.
Ai predetti concorsi può partecipare il personale inquadrato nei livelli inferiori.
Per il personale che abbia superato i concorsi banditi dall'Ente Delta Padano per i passaggi di carriera ai sensi degli art. 16, 21, 27 del dPR 28 dicembre 1970, n. 1077 Sito esterno, il concorso è per soli titoli.
Per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami di cui al presente articolo, è richiesto il possesso dei titoli culturali e professionali fissati dalla tabella E di cui al precedente articolo 23 per le diverse qualifiche funzionali.
Ove sia richiesta un' esperienza in posizione di lavoro immediatamente propedeutica, si considera come tale il servizio prestato nella qualifica equiparabile al livello immediatamente inferiore.
Il livello conseguito con i concorsi di cui al presente articolo, viene attribuito con decorrenza 1 settembre 1978.
Art. 29
Concorsi interni per soli titoli per il passaggio al IV e al V livello funzionale
Con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, potranno altresì essere banditi concorsi interni per soli titoli per il passaggio dal III al IV livello e dal IV al V livello, nel termine complessivo del 30% delle dotazioni di organico per i livelli di provenienza.
Possono partecipare al concorso per il IV livello i collaboratori che alla data dell'1 aprile 1972 possedevano la qualifica di coadiutore o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data dell'1 luglio 1972 di durata non inferiore a 6 anni e 3 mesi nella carriera esecutiva.
Possono partecipare al concorso per il V livello i collaboratori che alla data dell'1 aprile 1972 possedevano la qualifica di segretario o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data dell'1 luglio 1972, di durata non inferiore a 4 anni e 3 mesi nella carriera di concetto.
Il livello conseguito con i concorsi di cui al presente articolo viene attribuito con decorrenza 1 settembre 1978.
Art. 30
Modalità per l'espletamento dei concorsi
Con gli stessi provvedimenti con cui vengono banditi i concorsi interni di cui ai precedenti articoli 28 e 29, vengono stabilite, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, le modalità per effettuare i concorsi ed in particolare quelle attinenti all'ammissione ai concorsi stessi, alla determinazione e alla valutazione dei titoli.
Art. 31
Indennità di anzianità maturata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Il personale ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'indennità di anzianità maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che sarà calcolata, con riferimento allo stipendio spettante a quella data, applicando la normativa di cui al regolamento organico vigente presso il disciolto Ente Delta Padano e di cui ai contratti collettivi per il personale operaio regolamentato dai medesimi.
Ove tale facoltà non venga esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, viene calcolata per tutto il periodo del servizio prestato in base alla normativa vigente per determinare l'ammontare del premio di fine servizio liquidato dall'INADEL.
Titolo IV
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEL RUOLO UNICO DELL'ERSA.
Art. 32
Normativa da applicare al rapporto di lavoro del personale nei livelli retributivi
Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 26, viene applicata integralmente, con decorrenza 1 ottobre 1978, la normativa di cui alla legge regionale n. 34 in data 22 ottobre 1979, per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico e le modalità di inquadramento.
Nell'allegato n. 5 sono stabilite le corrispondenze fra i livelli funzionali retributivi di cui all'art. 27 e quelli istituiti dal presente articolo in applicazione alla richiamata legge regionale n. 34/ 1979.
Nell'allegato n. 6 sono definite le seguenti tabelle che, con effetto dal 1 ottobre 1978 sostituiscono le corrispondenti tabelle di cui all'allegato 4 della presente legge:
Tabella A - Declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello funzionale retributivo.
Tabella B - Definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali.
Tabella D - Numero dei posti per ciascun livello funzionale retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale.
Tabella E - Formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale.
Tabella F - Mobilità orizzontale tra qualifiche professionalmente omogenee.
I provvedimenti amministrativi di attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono assunti dagli organi dell'ERSA secondo le competenze stabilite dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.
Art. 33
Inquadramento nel ruolo unico del personale ERSA.
Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 26 che precede e che sia alle dipendenze dell'ERSA alla data dei provvedimenti amministrativi applicativi della presente norma, viene inquadrato, a domanda, nel ruolo unico di cui alle Tabelle C e D dell'art. 23, in base alla normativa adottata - sentite le organizzazioni sindacali
- dal consiglio di amministrazione dell'ERSA e approvata dal consiglio regionale, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) articolazione dei posti d' organico per sedi di lavoro;
b) corrispondenza fra il livello posseduto e posto di organico per il quale si concorre;
c) corrispondenza fra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;
d) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali del livello posseduto ai sensi del precedente art. 27, semprechè ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello corrispondono altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari degli altri livelli;
e) formulazione di graduatorie, ove il numero delle domande per le singole qualifiche funzionali, distintamente sede per sede, superi il numero dei posti relativi calcolati secondo il disposto di cui al precedente punto d), tenendo conto:
1 - dell'anzianità di servizio, delle anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, delle anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore;
Art. 34
Inquadramento nel ruolo unico del personale regionale
In ordine al personale che non risulti utilmente collocato nelle graduatorie di cui al precedente art. 33 per l'inquadramento nel ruolo unico dell'ERSA si provvederà, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno, all'inquadramento nel ruolo unico regionale o nei ruoli di altri enti regionali, nel rispettivo dei livelli e della qualifica funzionale posseduti, ovvero, infine nei ruoli unici di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno.
Art. 35
Comandi di personale
L'ERSA può disporre o richiedere il comando di singole unità di personale presso e da enti pubblici con le modalità stabilite dallo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione dello stato in ordine ai comandi.
Il personale in posizione di comando presso
l'ERSA può essere inquadrato in ruolo soltanto a seguito di vincita di pubblico concorso. La presente disposizione non si applica per i comandi disposti in attuazione di leggi nazionali.
I collaboratori ERSA posti in posizione di comando presso altri enti conservano il proprio stato giuridico ed economico.
Ad essi spetta unicamente il trattamento economico in essere presso l'ERSA.
Titolo V
NORME FINALI
Art. 36
Soppressione del fondo cumulistico di previdenza costituito presso il disciolto Ente Delta Padano
Il fondo cumulistico di previdenza costituito dal disciolto Ente Delta Padano a favore del proprio personale, cessa dalla data di attribuzione del trattamento giuridico ed economico di cui alla presente legge.
Con delibera del consiglio di amministrazione
dell'ERSA, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, si provvede a liquidare al personale le competenze maturate.
Art. 37
Approvazione degli allegati
Sono approvati i seguenti allegati: Allegato 1 - Compiti dei servizi operativi Allegato 2 - Compiti dei servizi funzionali Allegato 3 - Compiti delle segreterie Allegato 4 - Tabelle relative, fino al 30 settembre 1978:
a) ai livelli retributivi;
b) alle qualifiche funzionali;
c) e d) ai posti per ciascuna qualifica e livello;
e) alla formazione culturale e professionale richiesta per ciascuna qualifica funzionale;
f) alla omogeneità professionale delle qualifiche funzionali.
Allegato 5 - Tabella di corrispondenza fra i livelli funzionali retributivi stabiliti dall'art. 27 e quelli istituiti dall'art. 32. Allegato 6 - Tabelle relative, dall'1 ottobre 1978:
a) declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nei livelli funzionali retributivi;
b) definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali;
c) numero dei posti per qualifica funzionale;
d) numero dei posti per ciascun livello funzionale retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico;
e) formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale;
f) mobilità orizzontale fra qualifiche professionalmente omogenee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 maggio 1980

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