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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, al fine di incentivare più corretti interventi nello smaltimento dei rifiuti solidi e di favorire un più razionale uso delle risorse anche ai fini energetici, concede finanziamenti a Comuni, a loro Consorzi costituiti a sensi del testo unico della legge comunale e provinciale e a Consorzi misti, con partecipazione di Comuni e di privati, per la realizzazione:
- di impianti di comprovata fattibilità tecnica ed economica che recuperino il calore prodotto da inceneritori;
- di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani e anche per rifiuti solidi di origine industriale se qualitativamente compatibili con le caratteristiche delle discariche stesse;
- di impianti di riciclaggio tendenti al recupero merceologico e/o del contenuto energetico e fertilizzante dei rifiuti stessi;
- di centri pubblici o a partecipazione pubblica per lo smaltimento di fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione degli scarichi provenienti sia dagli insediamenti civili che industriali.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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