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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

Art. 2
I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale riferiti al costo preventivato per la realizzazione degli impianti e servizi di cui al precedente articolo comprendendo nel costo anche le spese per l'acquisizione delle aree, per l'acquisto delle attrezzature e per eventuali studi di fattibilità e progettazione.
Il contributo regionale tiene conto della capacità degli Enti attuatori di finanziarie le opere con mezzi propri. Il contributo medesimo può essere elevato fino alla copertura della spesa preventivata.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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