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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

Art. 3
Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli Enti interessati dovranno presentare alla Giunta regionale, entro termini da questa prestabiliti, apposita domanda corredata da:
- relazione di fattibilità e progetto di massima delle opere da cui dovranno essere desumibili le caratteristiche e le modalità di funzionamento degli impianti, nonché la valutazione dell'impatto ambientale e sanitario dell'insediamento previsto sul territorio circostante;
- documentazione relativa alla esatta localizzazione degli impianti e dimostrazione di compatibilità con la strumentazione urbanistica;
- preventivo di spesa e piano finanziario delle opere e degli impianti, relativo sia alle spese di investimento che di gestione. Il piano dovrà anche evidenziare la quota-parte delle spese di investimento assunte a carico degli Enti attuatori;
- parere dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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