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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

Art. 4
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma degli interventi e l'assegnazione dei contributi.
La Giunta formula la proposta di programma, tenendo conto in via prioritaria:
- della rispondenza delle stesse a risolvere problemi di inquinamento ambientale particolarmente preoccupanti;
- del carattere intercomunale delle iniziative proposte;
- della validità tecnico-economica delle iniziative stesse in rapporto alle finalità indicate nel precedente articolo 1.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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