LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37
INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980
Art. 7
La Giunta regionale, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al Presidente od a singoli componenti, secondo le direttive da essa deliberate.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".