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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

Art. 8
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive L.6.200.000.000 nel triennio 1980-1982, la Regione fa fronte mediante le allocazioni di spesa previste nel bilancio pluriennale 1980-1982 nel programma 03 - Tutela e risanamento dell'ambiente - Settore 03 - Ambiente e Difesa del Suolo - Sezione 4ª - Servizi del Territorio.
All'onere finanziario di L.500.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1980, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1980 ed il prelievo di pari importo dal Fondo Globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese d'investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 8 dell'elenco n. 5 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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