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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

INDICE

Art. 8 - Copertura finanziaria
Art. 9 - Variazione di Bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, al fine di incentivare più corretti interventi nello smaltimento dei rifiuti solidi e di favorire un più razionale uso delle risorse anche ai fini energetici, concede finanziamenti a Comuni, a loro Consorzi costituiti a sensi del testo unico della legge comunale e provinciale e a Consorzi misti, con partecipazione di Comuni e di privati, per la realizzazione:
- di impianti di comprovata fattibilità tecnica ed economica che recuperino il calore prodotto da inceneritori;
- di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani e anche per rifiuti solidi di origine industriale se qualitativamente compatibili con le caratteristiche delle discariche stesse;
- di impianti di riciclaggio tendenti al recupero merceologico e/o del contenuto energetico e fertilizzante dei rifiuti stessi;
- di centri pubblici o a partecipazione pubblica per lo smaltimento di fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione degli scarichi provenienti sia dagli insediamenti civili che industriali.
Art. 2
I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale riferiti al costo preventivato per la realizzazione degli impianti e servizi di cui al precedente articolo comprendendo nel costo anche le spese per l'acquisizione delle aree, per l'acquisto delle attrezzature e per eventuali studi di fattibilità e progettazione.
Il contributo regionale tiene conto della capacità degli Enti attuatori di finanziarie le opere con mezzi propri. Il contributo medesimo può essere elevato fino alla copertura della spesa preventivata.
Art. 3
Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli Enti interessati dovranno presentare alla Giunta regionale, entro termini da questa prestabiliti, apposita domanda corredata da:
- relazione di fattibilità e progetto di massima delle opere da cui dovranno essere desumibili le caratteristiche e le modalità di funzionamento degli impianti, nonché la valutazione dell'impatto ambientale e sanitario dell'insediamento previsto sul territorio circostante;
- documentazione relativa alla esatta localizzazione degli impianti e dimostrazione di compatibilità con la strumentazione urbanistica;
- preventivo di spesa e piano finanziario delle opere e degli impianti, relativo sia alle spese di investimento che di gestione. Il piano dovrà anche evidenziare la quota-parte delle spese di investimento assunte a carico degli Enti attuatori;
- parere dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
Art. 4
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma degli interventi e l'assegnazione dei contributi.
La Giunta formula la proposta di programma, tenendo conto in via prioritaria:
- della rispondenza delle stesse a risolvere problemi di inquinamento ambientale particolarmente preoccupanti;
- del carattere intercomunale delle iniziative proposte;
- della validità tecnico-economica delle iniziative stesse in rapporto alle finalità indicate nel precedente articolo 1.
Art. 5
Per quanto attiene i procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modifiche, salvo quanto specificamente disposto dal successivo articolo 6.
Art. 6
In deroga a quanto previsto dall'art. 22 - lett. c) - della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 la Giunta regionale, nel caso siano stati concessi contributi di importo inferiore all'effettivo costo globale dei lavori, impianti ed attrezzature ammessi al finanziamento regionale, è autorizzata a liquidare agli Enti beneficiari anche la terza rata pari al 10 per cento dei contributi medesimi prima dell'approvazione degli atti di collaudo, previa dimostrazione da parte dei suddetti Enti di avere speso, in dipendenza dei lavori finanziati, un importo non inferiore all'intero ammontare dei contributi regionali assegnati.
Art. 7
La Giunta regionale, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al Presidente od a singoli componenti, secondo le direttive da essa deliberate.
Art. 8
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive L.6.200.000.000 nel triennio 1980-1982, la Regione fa fronte mediante le allocazioni di spesa previste nel bilancio pluriennale 1980-1982 nel programma 03 - Tutela e risanamento dell'ambiente - Settore 03 - Ambiente e Difesa del Suolo - Sezione 4ª - Servizi del Territorio.
All'onere finanziario di L.500.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1980, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1980 ed il prelievo di pari importo dal Fondo Globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese d'investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 8 dell'elenco n. 5 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980.
Art. 9
Variazione di Bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 37335 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione"(cni) (Parte 1ª Sezione 4ª - Settore 03 - Programma 03 - Tutela e risanamento dell'ambiente - Rubrica 2ª) (Classif. ISTAT; 02 - Spesa di sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 08 - Classif. Funz.; 03 - Classif. econ.; 17 - Classif. per settori d'intervento; 40 - Classif. econ. di 2° grado)
Competenza L.500.000.000
Cassa L.300.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento di sviluppo"
Competenza L.500.000.000
Cassa L.300.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 maggio 1980.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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