Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 26 maggio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per far fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la Giunta regionale ha la facoltà di finanziare in parte o totalmente l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, l'ampliamento o l'acquisto delle opere scolastiche e loro pertinenze di urgente necessità.
Art. 2
Le gravi ed improvvise esigenze di cui al precedente articolo sono immediatamente segnalate a cura dell'ente interessato alla Giunta regionale.
La segnalazione deve essere perfezionata entro i successivi quindici giorni con la trasmissione dei seguenti atti:
a) domanda di finanziamento motivata con l'indicazione anche sommaria dei lavori da farsi o degli immobili da acquistare, del loro costo presunto, della urgenza dell'intervento e della sua rispondenza alle esigenze della scuola in base alle normative vigenti;
b) eventuale verbale d' urgenza e perizia sommaria dei lavori e delle spese, di cui all'art. 69 del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350, redatti dall'ufficio tecnico dell'ente o, se necessario, da un libero professionista incaricato in via di urgenza.
Il progetto definitivo dei lavori e delle spese occorrenti è approvato dall'ente obbligato, anche, se necessario, dopo l'affidamento dei lavori più urgenti o nel corso degli stessi; l'approvazione può essere deliberata non prima di trenta giorni dalla trasmissione del progetto stesso alla Giunta regionale, con la procedura di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.
Art. 3
La Giunta regionale finanzia l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, per l'entità di essi che riterrà più opportuna in base alle motivazioni fornite nella domanda e agli eventuali accertamenti fatti ed entro i limiti delle disponibilità annuali previste.
Gli accertamenti sono finalizzati a determinare la necessità, la indifferibilità e l'urgenza delle opere da eseguirsi.
La Giunta regionale provvede all'impegno della spesa di cui al comma precedente al ricevimento della deliberazione con la quale l'ente obbligato approva il progetto definitivo dei lavori e della deliberazione o verbale di gara, con cui i lavori stessi vengono affidati.
Art. 4
Per le opere di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.
Le presenti norme si applicano anche alle opere urgenti di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 2358 del 27 settembre 1979, fermi restando gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge ammontanti per il triennio 1980- 1982 a complessive L.2.400.000.000 in ragione di L.800.000.000 annue, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione 1980 sul capitolo 73060, ed alla corrispondente voce del bilancio pluriennale 1980- 1982, nell'ambito del programma 01 - scuola e diritto allo studio del settore 03 scuola - sezione 6a cultura, scuola, formazione professionale e tempo libero.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 maggio 1980

Espandi Indice