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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 4
Per le opere di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.
Le presenti norme si applicano anche alle opere urgenti di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 2358 del 27 settembre 1979, fermi restando gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.