LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5Art. 1
(sostituito da articolo unico L.R. 23 marzo 1984 n. 14
come integrato da art. 39 L.R. 16 novembre 1985 n. 23)
Per fare fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica, di competenza dei Comuni e delle Province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la Giunta regionale ha facoltà, con propria deliberazione, di finanziare, in parte o totalmente, l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento, l'acquisto di opere scolastiche e loro pertinenze.
In caso di urgente necessità, anche indipendentemente da eventi imprevisti ed imprevedibili, la Giunta regionale ha la facoltà di proporre al Consiglio regionale il finanziamento totale o parziale degli interventi di cui al 1° comma del presente articolo.
Per i casi previsti dal primo e secondo comma, la facoltà della Giunta regionale è estesa a tutte le opere di edilizia scolastica di competenza della Regione ai sensi dei
D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 8, 24 luglio 1977 n. 616 e
della Legge 5 agosto 1975 n. 412.