Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Per fare fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica, di competenza dei Comuni e delle Province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la Giunta regionale ha facoltà, con propria deliberazione, di finanziare, in parte o totalmente, l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento, l'acquisto di opere scolastiche e loro pertinenze.
In caso di urgente necessità, anche indipendentemente da eventi imprevisti ed imprevedibili, la Giunta regionale ha la facoltà di proporre al Consiglio regionale il finanziamento totale o parziale degli interventi di cui al 1° comma del presente articolo.
Per i casi previsti dal primo e secondo comma, la facoltà della Giunta regionale è estesa a tutte le opere di edilizia scolastica di competenza della Regione ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 8, 24 luglio 1977 n. 616 e della Legge 5 agosto 1975 n. 412.
Art. 2

(modificato comma 3 da art. 3 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)

Le gravi ed improvvise esigenze di cui al precedente articolo sono immediatamente segnalate a cura dell'ente interessato alla Giunta regionale.
La segnalazione deve essere perfezionata entro i successivi quindici giorni con la trasmissione dei seguenti atti:
a) domanda di finanziamento motivata con l'indicazione anche sommaria dei lavori da farsi o degli immobili da acquistare, del loro costo presunto, della urgenza dell'intervento e della sua rispondenza alle esigenze della scuola in base alle normative vigenti;
b) eventuale verbale d'urgenza e perizia sommaria dei lavori e delle spese, di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, redatti dall'ufficio tecnico dell'ente o, se necessario, da un libero professionista incaricato in via di urgenza.
Il progetto definitivo dei lavori e delle spese occorrenti è approvato dall'ente obbligato, anche, se necessario, dopo l'affidamento dei lavori più urgenti o nel corso degli stessi; l'approvazione può essere deliberata non prima di trenta giorni dalla trasmissione del progetto stesso alla Giunta regionale, con la procedura di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali) .
Art. 3

(già modificato da art. 37 L.R. 4 novembre 1991 n. 26 , poi sostituto da art. 31 L.R. 9 novembre 1995 n. 55, infine modificato comma 3 da art. 35 L.R. 21 dicembre 2012 n. 19)

La Giunta regionale finanzia l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge sulla scorta degli indirizzi definiti dal Consiglio.
L'atto deliberativo di assegnazione quantifica il finanziamento in rapporto ai lavori e ai costi definiti dal progetto preliminare e stabilisce il termine perentorio entro il quale l'ente attuatore è tenuto ad approvare il progetto esecutivo.
L'atto di impegno di spesa consegue all'approvazione del progetto esecutivo, ridefinisce l'ammontare del finanziamento in rapporto al costo base dell'appalto e assegna il termine perentorio per l'affidamento dei lavori....
L'inosservanza di anche uno solo dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta la perdita del diritto al finanziamento. Le disposizioni del presente articolo di legge si applicano anche agli interventi beneficiari di finanziamenti già assegnati alla data della sua entrata in vigore.
Art. 4

(comma 1 modificato da art. 3 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 )

Per le opere di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale n. 29 del 1985 .
Le presenti norme si applicano anche alle opere urgenti di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 2358 del 27 settembre 1979, fermi restando gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 bis
Per l'erogazione dei fondi di cui alla presente legge l'amministrazione regionale può ricorrere all'istituto del funzionario delegato o alla emissione del mandato di pagamento.
Art. 5
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge ammontanti per il triennio 1980-1982 a complessive L.2.400.000.000 in ragione di L.800.000.000 annue, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione 1980 sul capitolo 73060, ed alla corrispondente voce del bilancio pluriennale 1980-1982, nell'ambito del programma 01 - scuola e diritto allo studio del settore 03 scuola - sezione 6ª cultura, scuola, formazione professionale e tempo libero.

Espandi Indice