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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 41

AGGIORNAMENTI E AGGIUNTE A NORME DELLE LEGGI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 maggio 1980

Art. 1
Indennità a giornata di presenza
L'art. 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
" L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti misure, da corrispondersi non più di una volta al giorno:
- due quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti nel comune di Bologna e del Comprensorio intercomunale di Bologna;
- due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in altri comuni fino a 80 Km. di distanza dal capoluogo;
- quattro quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in comuni distanti oltre 80 Km. dal capoluogo.
Sulle misure come sopra fissate, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. Le distanze dal Capoluogo sono determinate dall'Ufficio di Presidenza, in base al percorso ferroviario, o di altri servizi di pubblico trasporto".

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