LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 41
AGGIORNAMENTI E AGGIUNTE A NORME DELLE LEGGI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 maggio 1980
Art. 2
Copertura di rischi di morte e invalidità
L'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, è così sostituito:
" Il contratto di assicurazione a favore dei consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali: L.75 milioni in caso di morte; L.100 milioni in caso di invalidità permanente; L.20 mila di diaria, in caso di invalidità temporanea".