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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 41

AGGIORNAMENTI E AGGIUNTE A NORME DELLE LEGGI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 maggio 1980

Art. 4
Consiglieri inabili al lavoro
L'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:
" Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato. Se il consiglieri dichiarato inabile svolge una attività lavorativa, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza integrato può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia".

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