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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 41

AGGIORNAMENTI E AGGIUNTE A NORME DELLE LEGGI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 maggio 1980

Art. 6
Autorizzazioni di spesa
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 51.000.000 per l'esercizio 1980, di cui lire 46.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge e L.5.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 2 della stessa, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'incremento di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale" del bilancio per l'esercizio in corso ed il corrispondente storno dal cap. 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie".
Per gli anni successivi al 1980, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della somma da stanziare, tenuto conto delle esigenze connesse al naturale incremento delle spese, ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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