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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 41

AGGIORNAMENTI E AGGIUNTE A NORME DELLE LEGGI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 maggio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Indennità a giornata di presenza
L'art. 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
" L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti misure, da corrispondersi non più di una volta al giorno:
- due quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti nel comune di Bologna e del Comprensorio intercomunale di Bologna;
- due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in altri comuni fino a 80 Km. di distanza dal capoluogo;
- quattro quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in comuni distanti oltre 80 Km. dal capoluogo.
Sulle misure come sopra fissate, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. Le distanze dal Capoluogo sono determinate dall'Ufficio di Presidenza, in base al percorso ferroviario, o di altri servizi di pubblico trasporto".
Art. 2
Copertura di rischi di morte e invalidità
L'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, è così sostituito:
" Il contratto di assicurazione a favore dei consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali: L.75 milioni in caso di morte; L.100 milioni in caso di invalidità permanente; L.20 mila di diaria, in caso di invalidità temporanea".
Art. 3
Contributi obbligatori di previdenza
La misura dei contributi obbligatori di previdenza di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è aumentata al 18% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Art. 4
Consiglieri inabili al lavoro
L'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:
" Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato. Se il consiglieri dichiarato inabile svolge una attività lavorativa, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza integrato può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia".
Art. 5
Norma transitoria
Le nuove misure dell'indennità a giornata di presenza ai sensi dell'articolo 1, e dei contributi obbligatori di previdenza, ai sensi dell'articolo 3, si applicano a far tempo dall'1 gennaio 1980.
Art. 6
Autorizzazioni di spesa
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 51.000.000 per l'esercizio 1980, di cui lire 46.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge e L.5.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 2 della stessa, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'incremento di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale" del bilancio per l'esercizio in corso ed il corrispondente storno dal cap. 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie".
Per gli anni successivi al 1980, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della somma da stanziare, tenuto conto delle esigenze connesse al naturale incremento delle spese, ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 7
Variazioni di bilancio
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) variazioni in aumento:
Cap.00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale"
Competenza L.51.000.000
Cassa L.51.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap.85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
Competenza L.51.000.000
Cassa L.51.000.000
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 maggio 1980

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