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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 41

AGGIORNAMENTI E AGGIUNTE A NORME DELLE LEGGI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 maggio 1980

INDICE

Art. 1 - Indennità a giornata di presenza
Art. 2 - Copertura di rischi di morte e invalidità
Art. 3 - Contributi obbligatori di previdenza
Art. 4 - Consiglieri inabili al lavoro
Art. 5 - Norma transitoria
Art. 6 - Autorizzazioni di spesa
Art. 7 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Indennità a giornata di presenza
L'art. 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
" L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti misure, da corrispondersi non più di una volta al giorno:
- due quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti nel comune di Bologna e del Comprensorio intercomunale di Bologna;
- due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in altri comuni fino a 80 Km. di distanza dal capoluogo;
- quattro quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in comuni distanti oltre 80 Km. dal capoluogo.
Sulle misure come sopra fissate, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. Le distanze dal Capoluogo sono determinate dall'Ufficio di Presidenza, in base al percorso ferroviario, o di altri servizi di pubblico trasporto".
Art. 2
Copertura di rischi di morte e invalidità
L'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, è così sostituito:
" Il contratto di assicurazione a favore dei consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali: L.75 milioni in caso di morte; L.100 milioni in caso di invalidità permanente; L.20 mila di diaria, in caso di invalidità temporanea".
Art. 3
Contributi obbligatori di previdenza
La misura dei contributi obbligatori di previdenza di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è aumentata al 18% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Art. 4
Consiglieri inabili al lavoro
L'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:
" Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato. Se il consiglieri dichiarato inabile svolge una attività lavorativa, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza integrato può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia".
Art. 5
Norma transitoria
Le nuove misure dell'indennità a giornata di presenza ai sensi dell'articolo 1, e dei contributi obbligatori di previdenza, ai sensi dell'articolo 3, si applicano a far tempo dall'1 gennaio 1980.
Art. 6
Autorizzazioni di spesa
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 51.000.000 per l'esercizio 1980, di cui lire 46.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge e L.5.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 2 della stessa, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'incremento di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale" del bilancio per l'esercizio in corso ed il corrispondente storno dal cap. 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie".
Per gli anni successivi al 1980, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della somma da stanziare, tenuto conto delle esigenze connesse al naturale incremento delle spese, ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 7
Variazioni di bilancio
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) variazioni in aumento:
Cap.00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale"
Competenza L.51.000.000
Cassa L.51.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap.85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
Competenza L.51.000.000
Cassa L.51.000.000
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 maggio 1980

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