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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 42

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1975, N. 12, " ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA" E DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1980, N. 23 " NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 maggio 1980

Art. 1
L'articolo 18 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, va interpretato nel senso che i componenti del Comitato comprensoriale durano in carica, in caso di svolgimento di elezioni generali amministrative, fino a quando non siano stati sostituiti dai nuovi Consigli comunali e provinciali.
La norma è estesa anche alle Comunità montane ed al Circondario di Rimini.

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