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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 42

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1975, N. 12, " ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA" E DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1980, N. 23 " NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 maggio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 18 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, va interpretato nel senso che i componenti del Comitato comprensoriale durano in carica, in caso di svolgimento di elezioni generali amministrative, fino a quando non siano stati sostituiti dai nuovi Consigli comunali e provinciali.
La norma è estesa anche alle Comunità montane ed al Circondario di Rimini.
Art. 2
I programmi di fabbricazione citati nel quarto comma del nuovo testo dell'art. 61 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, così come modificato dall'art. 50 della LR 29 marzo 1980, n. 23, sono i programmi di fabbricazione e loro varianti adottati dai Comuni prima del 26 dicembre 1978, data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 47, e spediti alla Regione, per l'approvazione, anche successivamente a tale data.
Art. 3
La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare cme legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 maggio 1980

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