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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 10
Modalità di gestione degli enti fieristici
Gli enti fieristici operano secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società.
Essi elaborano programmi annuali o pluriennali delle proprie iniziative in conformità dei piani regionali di sviluppo e svolgono la propria attività ricercando il permanente contatto con le istituzioni elettive, le associazioni economiche e sindacali, le camere di commercio nonchè, per le manifestazioni di loro diretto interesse, le formazioni civili e culturali della regione.

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