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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 11
Organi degli enti fieristici
Sono organi degli enti fieristici:
a) il presidente, nominato con decreto del presidente della Giunta, su conforme deliberazione del Consiglio regionale. E' proposto dalla Giunta al Consiglio regionale sentito il consiglio di amministrazione e previe adeguate consultazioni con le organizzazioni economiche e sociali più rappresentative. Il presidente dura in carica per tre esercizi finanziari e può essere confermato;
b) il consiglio di amministrazione, nominato per tre esercizi finanziari, con decreto del presidente della Giunta regionale su designazione degli organi, degli enti o delle organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto, il quale si adegua alle disposizioni di cui al successivo art. 12, tenendo particolarmente conto delle istituzioni, associazioni ed organizzazioni di carattere economico operanti nella regione, oltre che dei soci fondatori e degli enti locali;
c) il consiglio generale, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e composto, oltre che dal presidente, dagli organi, enti ed organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto;
d) il collegio dei revisori dei conti, composto di un presidente, di due membri effettivi e due supplenti e nominato per tre esercizi finanziari con decreto del presidente della Giunta regionale su designazione, quanto al presidente del collegio, del Consiglio regionale, quanto a un membro effettivo e uno supplente, del comune dove ha sede l'ente, e, per il resto, degli organi, enti ed organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto.
Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio generale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Il consiglio di amministrazione predispone i bilanci e gli atti previsionali, delibera sull'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Il consiglio generale delibera sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
I poteri, i doveri e le responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono regolati dalle norme previste dal codice civile per gli amministratori e per i sindaci di società per azioni, in quanto compatibili.
I membri del collegio dei revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio generale.
Il direttore generale è nominato del consiglio di amministrazione e ha lo stato giuridico dei dirigenti d' azienda. La sua nomina è comunicata dal presidente della Giunta al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Al direttore generale spetta la direzione dell'attività operativa dell'ente nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione. In particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici, cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione elegga fra i suoi membri uno o due vicepresidenti, col compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento o di assolvere compiti speciali delegati dallo stesso presidente.

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