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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 13
Il Consiglio regionale, in applicazione dei criteri di cui ai precedenti artt. 1 e 5, emana direttive recanti indirizzi generali sulla politica fieristica regionale.
Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali degli enti fieristici;
b) i programmi annuali e poliennali di attività.
Le funzioni di controllo di cui al precedente comma sono delegate alle Province e, per il rispettivo territorio, al circondario amministrativo di Rimini per gli enti fieristici che, ai sensi dello statuto, organizzano solo manifestazioni di carattere locale.
La Giunta regionale esercita il proprio controllo sugli enti fieristici anche per il tramite del collegio dei revisori dei conti.
In caso di grave e reiterata violazione delle norme di legge e di statuto, il presidente della Giunta regionale può, su conforme deliberazione della Giunta, disporre lo scioglimento degli organi dell'entgli nominare per il tempo strettamente necessario, un commissario con compiti di ordinaria amministrazione.
Con le stesse modalità di cui all'art. 8, I comma, è disposto lo scioglimento degli enti fieristici che, per mancanza dei mezzi finanziari o per continuata inattività, si rivelano non più in grado di perseguire le finalità statutarie.
Il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme statutarie.

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