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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 14
Controllo su altri soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche
Per il controllo sull'osservanza delle condizioni poste in sede di autorizzazione alle manifestazioni fieristiche di enti, associazioni e comitati di cui agli artt. 4 e seguenti della presente legge, la Regione si avvale degli enti fieristici proprietari delle strutture espositive utilizzate dagli enti, associazioni e comitati.
Per il caso in cui le strutture espositive utilizzate non appartengono ad alcun ente fieristico la Regione può delegare la funzione di controllo alla Provincia e, per il rispettivo territorio, al circondario amministrativo di Rimini, nel cui ambito territoriale vengono organizzate le manifestazioni fieristiche.
I controlli di cui ai commi precedenti saranno esercitati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale previo parere, nel caso di cui al primo comma, del consiglio di amministrazione dell'ente fieristico e, nel caso di cui al secondo comma, della Provincia e, per il territorio di competenza, del circondario amministrativo di Rimini.

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