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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 15
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
La Giunta regionale, sentita l'unione regionale delle camere di commercio, approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, nel quale sono indicati separatamente i vari tipi di manifestazioni autorizzate.
E' emanato con decreto del presidente della Giunta regionale, entro il 30 dicembre di ciascun anno, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il calendario deve indicare:
a) il luogo in cui si effettua la manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) la data di inizio e chiusura;
d) il tipo e la qualifica della manifestazione;
e) i settori merceologici interessati;
f) l'eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;
g) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico, la Giunta regionale, sentiti i soggetti promotori, modifica le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

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