Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 16
Divieti e sanzioni
Non possono aver luogo durante l'anno nel territorio della regione fiere, mostre ed esposizioni non autorizzate e non indicate nel calendario ufficiale.
Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate od organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi della presente legge in date, località o con denominazioni o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L.500.000 a L.500.000.000.
Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal presidente della Giunta regionale e l'importo è devoluto alla Regione, quando si tratti di manifestazioni di competenza della Regione; l'importo è devoluto alle Province, quando si tratti di manifestazioni di competenza delegata alle stesse.
All'accertamento delle infrazioni si procede mediante redazione di processo - verbale contenente le generalità del trasgressore, le eventuali dichiarazioni di questi, l'enunciazione del fatto e della norma violata.

Espandi Indice