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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 19
Norme di attuazione
Gli enti fieristici già riconosciuti in base al RDL 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 Sito esterno e tuttora operanti nella regione, adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della stessa.
Ove lo statuto modificato dall'ente fieristico non risulti conforme alle disposizioni della presente legge, il Consiglio regionale con motivata deliberazione invita l'ente fieristico a riesaminarlo entro il termine assegnatogli e ad apportargli le conseguenti modifiche.
In caso di scioglimento o di recesso sono fatti salvi i diritti dei soci secondo le disposizioni previste dagli statuti vigenti.
I segretari generali degli enti fieristici già operanti nella regione Emilia - Romagna assumono, con la data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di direttori generali, ai sensi del precedente art. 11.
I contratti già conclusi da detti enti con il personale, di qualsiasi ordine e grado, con i fornitori, con gli appaltatori e, in genere, tutti i contratti pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, proseguono secondo la struttura ed il contenuto originario.

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