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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 2
Definizione e classificazione delle manifestazioni fieristiche
Sono manifestazioni fieristiche, agli effetti della presente legge, le fiere, le mostre e le esposizioni, a carattere periodico od occasionale, alle quali le imprese singole ed associate, anche attraverso loro rappresentanti, partecipano allo scopo di presentare i propri prodotti o servizi.
Sono fiere le rassegne aperte al pubblico ed organizzate, senza limitazione merceologica, per consentire ai partecipanti di presentare lo sviluppo complessivo della propria produzione, di diffonderne la conoscenza e promuoverne la vendita, anche con consegna differita, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno.
Sono mostre le rassegne limitate ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico (mostre - mercato) o solo agli operatori commerciali del settore merceologico interessato e alla stampa (mostre specializzate) con esclusione della vendita al minuto dei prodotti esposti.
Sono esposizioni le manifestazioni organizzate, senza immediate finalità commerciali, per dimostrare al pubblico i progressi tecnologici e, in generale, l'avanzamento scientifico, culturale e sociale conseguito dalle attività produttive.
L'attività di vendita che si effettua nell'ambito delle fiere e delle mostre - mercato viene disciplinata dal regolamento della manifestazione.

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