LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43
ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980
Art. 21
Norma transitoria
Il presidente della Giunta regionale verifica la compatibilità delle singole manifestazioni fieristiche esistenti e dei loro ordinamenti con le norme della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
In caso di difformità prescrive i necessari adeguamenti agli organi degli enti, i quali devono provvedere entro tre mesi dall'ingiunzione, pena la revoca dell' autorizzazione.