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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 22
Prime nomine degli organi
I presidenti nominati nella fase di prima applicazione dell'art. 11, lett. a) durano in carica fino al rinnovo dei primi consigli di amministrazione nominati ai sensi della lettera b) di detto articolo. I presidenti in carica alla data di approvazione della presente legge vi permangono con pienezza di poteri fino alla nomina dei loro successori.
Gli organi collegiali in carica, anche in regime di prorogatio, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permangono con pienezza di poteri fino all'adeguamento degli statuti, in base alle disposizioni della stessa legge, e alla nomina dei nuovi organi ai sensi dell'art. 11.
Per attuare compiutamente la consultazione prevista dal suddetto art. 11, lett. a) in occasione della prima applicazione di tale disposizione, in luogo del consiglio di amministrazione viene sentito il consiglio generale in carica.

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