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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 3
Qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche
Le manifestazioni fieristiche sono internazionali, nazionali, regionali e locali. Il riconoscimento della qualifica è attribuito in funzione del mercato di commercializzazione dei prodotti da esporre e dell'area di influenza della impresa espositrice, indipendentemente dalla provenienza geografica dei prodotti e degli espositori.
La qualifica è attribuita dalla Regione con l'atto di autorizzazione alla manifestazione fieristica, salvo competenza dello Stato di cui all'art. 53 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Non possono essere effettuate contemporaneamente nell'ambito del territorio regionale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che la Giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio previo accordo con i comuni interessati, non disponga diversamente.
Le mostre regionali e locali e le esposizioni possono avere carattere itinerante. In questo caso devono essere sentiti gli enti fieristici e le camere di commercio territorialmente interessati.

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