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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 5
Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche
La Giunta regionale, sentita l'unione regionale delle camere di commercio, autorizza lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Per le manifestazioni a carattere locale la competenza al rilascio dell'autorizzazione è delegata alla provincia, e, per il rispettivo territorio, al circondario amministrativo di Rimini, che vi provvedono sentita la camera di commercio.
Possono essere svolte solo quelle manifestazioni fieristiche realizzate secondi i principi e le norme contenute nella presente legge, che siano comprese nel calendario fieristico regionale, ed autorizzate a norma degli articoli seguenti.
L'autorizzazione per le manifestazioni non aventi qualifica regionale o locale ha durata triennale; per le regionali e locali annuale.
L'autorizzazione può esser revocata per giusta causa con l'osservanza delle procedure previste per la concessione dell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione:
a) della compatibilità dell'iniziativa con le indicazioni del piano di sviluppo economico regionale e, più in generale, delle linee di programmazione economica nazionale;
b) del programma e del regolamento della manifestazione, idonei a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, la possibilità di partecipazione, senza discriminazioni arbitrarie, di tutti gli operatori che abbiano validi titoli e qualificazione strettamente correlati agli obiettivi della manifestazione e che si impegnino al rispetto degli accordi nazionali ed internazionali nel settore degli scambi commerciali, nella salvaguardia delle caratteristiche della stessa;
c) del piano finanziario dell'iniziativa, il quale indichi le quote di partecipazione degli espositori e comprovi, salvo il disposto del successivo art. 7, la copertura delle spese da parte degli organizzatori e degli espositori, nonchè l'esclusione di ogni intento esclusivamente lucrativo degli organizzatori.

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