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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 6
Istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche
Le manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali devono avvalersi di una sede stabile, disporre di un' organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità e durata prefissate.
I termini per l'inoltro delle domande di autorizzazione saranno stabiliti, anno per anno, dal competente assessore entro il 30 giugno dell'anno precedente.
Le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche dovranno indicare:
1) il programma, il regolamento e le finalità dell'iniziativa, con la menzione degli specifici settori merceologici ammessi alla manifestazione, formulata in modo chiaro ed inequivocabile, il periodo dello svolgimento della manifestazione, nonchè la natura della manifestazione, se aperta al pubblico oppure riservata agli operatori economici, ed i criteri di devoluzione delle eventuali eccedenze attive, ove non si tratti di manifestazioni promosse da enti fieristici;
2) il piano finanziario dettagliato, con la documentazione degli eventuali impegni di contributo da parte di enti o di privati;
3) il parere consultivo espresso dalle associazioni regionali o locali delle categorie economiche per le rispettive manifestazioni nonchè il parere favorevole del comune ove si svolge la manifestazione in ordine alla compatibilità della stessa con le ordinarie esigenze cittadine;
4) il parere dell'unione regionale delle camere di commercio o delle camere di commercio competenti per territorio.

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