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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 7
Concessione di contributi regionali ad enti organizzatori di manifestazioni fieristiche
Possono essere concessi contributi, a carico del bilancio regionale, a favore di quelle manifestazioni che contestualmente:
a) siano organizzate da enti pubblici o da comitati in cui sono presenti enti pubblici o comitati la cui attività sia riconosciuta di significativo interesse economico e sociale;
b) presentino un apprezzabile significato economico, anche tenendo conto dei loro possibili sviluppi per la produzione industriale o agricola, ed abbiano contenuti di manifestazioni specializzata;
c) non siano mostre - mercato.
La concessione di contributi regionali per manifestazioni organizzate da enti fieristici ha carattere eccezionale ed è comunque subordinata alla condizione che si tratti di manifestazioni a carattere innovativo o sperimentale e limitatamente ai primi due anni.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 lett. c), il contributo regionale è concesso a fronte delle spese relative all'attività promozionale e di gestione della suddetta manifestazione.
Le richieste di contributo hanno carattere annuale e debbono essere presentate al presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.
La domanda di contributo è corredata dal dettagliato preventivo delle spese che l'ente organizzatore dovrà sostenere.
La Giunta regionale delibera sulla concessione del contributo per un solo anno, con l'esclusione di ogni impegno di bilancio regionale per più esercizi.
Il contributo regionale è corrisposto a manifestazione effettuata, dietro presentazione di resoconto analitico e della regolare documentazione entro sessanta giorni delle spese affrontate e di dichiarazione del sindaco del comune dove si è svolta la manifestazione che la stessa ha avuto effettivamente luogo.

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