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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 8
Enti fieristici
I nuovi enti costituiti in Emilia - Romagna per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, nonchè gli enti specializzati nell'organizzazione esclusiva delle mostre di cui al precedente art. 2, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale.
L'attibuzione della qualifica di ente fieristico è subordinata alla presenza tra i fondatori o, per gli enti a struttura associativa, fra i soci, di almeno un ente territoriale dell'Emilia - Romagna. Lo statuto dell'ente deve indicare:
a) gli scopi dell'ente;
b) la sede;
c) il capitale di fondazione ed i criteri per il suo eventuale aumento, nonchè, ove si tratti di enti a struttura associativa, i criteri per l'ammissione di nuovi soci;
d) gli organi di cui al successivo art. 11;
e) le norme sul funzionamento dell'ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;
f) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche anche con riferimento ai criteri di ammissione degli espositori;
g) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'ente, del patrimonio residuo ad enti pubblici che perseguano fini analoghi;
h) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.
In ogni caso, lo Statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'ente e di professionalità nella scelta del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocraticità e della massima semplicità nell'organizzazione interna.
Lo statuto è approvato nelle stesse forme di riconoscimento dell'ente e, col medesimo procedimento, sono approvate le sue modificazioni.

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