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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 43

ORDINAMENTO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI E DISCPLINA DEGLI ENTI FIERISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 28 maggio 1980

Art. 9
Scopi degli enti fieristici
Gli enti fieristici, esclusa comunque ogni finalità lucrativa, possono:
a) organizzare menifestazioni fieristiche in sede fissa o con carattere itinerante nel territorio regionale o, previa intesa con le Regioni interessate, nel territorio di altre regioni o all'estero, ricercando l'opportuna collaborazione con gli organismi operanti nel settore;
b) organizzare la partecipazione di espositori dell'Emilia - Romagna a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio regionale o all'estero, ricercando le opportune collaborazioni anche a sostegno di specifici settori produttivi dell'economia regionale;
c) organizzare, a favore delle imprese emiliano - romagnole, servizi permanenti di informazione sui mercati nazionali ed esteri, con particolare riferimento alla possibilità di collocamento della produzione regionale;
d) intraprendere, anche in forma permanente, ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza della tecnologia industriale o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto di proprie manifestazioni fieristiche.

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