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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980

Art. 1
I contratti stipulati dalla Regione e dalle Aziende e Istituti regionali, nonchè quelli stipulati dai Comuni dell'Emilia Romagna, in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga - entro il 30 giugno 1980 - i ventiquattro mesi previsti dagli articoli 25 e 26 della predetta legge, sono prorogati a tale data.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione e le Aziende regionali hanno stipulato convenzione ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.

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