LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45
PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980
Art. 1
I contratti stipulati dalla Regione e dalle Aziende e Istituti regionali, nonchè quelli stipulati dai Comuni dell'Emilia Romagna, in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga - entro il 30 giugno 1980 - i ventiquattro mesi previsti dagli articoli 25 e 26 della predetta legge, sono prorogati a tale data.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione e le Aziende regionali hanno stipulato convenzione ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .