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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980

Art. 2
Qualora i progetti di servizi socialmente utili predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni abbiano termine
- per avvenuta esecuzione ovvero per sopravvenuta impossibilità di prosecuzione - prima della scadenza dei contratti o della loro proroga fino al 30 giugno 1980, i periodi residui sono utilizzati per attività di formazione professionale dei giovani impiegati nei progetti stessi.
Le attività di formazione professionale di cui al precedente comma sono rivolte all'acquisizione di concrete esperienze di lavoro in ambiti professionali corrispondenti alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione dei giovani e sono effettuate in via prioritaria presso gli uffici dell'ente attuatario dei progetti. Gli uffici regionali e quelli delle aziende ed istituti regionali considerati a tale proposito come uffici di un unico ente.
I giovani possono anche, in via subordinata, effettuare l'attività di formazione di cui al comma che precede presso amministrazioni diverse da quelle che hanno attuato i progetti o che hanno stipulato le convenzioni con le cooperative di giovani.
La destinazione dei giovani per lo svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo è stabilita con deliberazione dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti presso i quali la formazione verrà effettuata e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base regionale.

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