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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980

Art. 3
I giovani assunti dalla Regione, dagli Istituti e Aziende regionali, nonchè dai Comuni dell'Emilia - Romagna, con contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977 n. 285 Sito esterno e successive modificazioni ed i giovani soci delle cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono ammessi a sostenere - purchè abbiano portato a termine il periodo contrattuale, considerandosi come tale anche la proroga al 30 giugno, per i contratti di cui al primo comma dell'articolo 1 citato, e/ o l'eventuale proroga di cui al terzo comma del presente articolo - un esame di idoneità, per l'immissione dei ruoli della Regione e degli enti locali, nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.
L'esame viene effettuato entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici o entro il 30 giugno 1980 per i contratti prorogati a tale data.
Ove risulti impossibile effettuare l'esame di idoneità entro il termine di cui al comma che precede, i contratti sono automaticamente prorogati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali esami. La proroga non può in ogni caso superare la data del 31 dicembre 1980.
Ove a norma del precedente comma, venga stabilita la proroga dei contratti, i giovani vengono impiegati in mansioni corrispondenti alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione, per lo svolgimento di compiti istituzionali presso l'ente che ha stipulato il contratto o la convenzione o presso l'ente presso il quale, a norma dell'articolo precedente, il giovane ha svolto attività di formazione, fermo restando che il rapporto di lavoro è mantenuto con l'ente che ha attuato il progetto o stipulato la convenzione.
I giovani che avranno superato l'esame di idoneità saranno iscritti nelle graduatorie da istituirsi con la legge regionale di cui al successivo articolo 4 e continueranno a svolgere provvisoriamente la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino all'immissione nei ruoli di cui al primo comma, presso l'ente che ne ha stipulato il contratto o la convenzione o presso l'ente presso il quale a norma dell'articolo precedente, il giovane ha svolto l'attività di formazione. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è instaurato con l'ente di assegnazione. Con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono essere modificate, prima della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, le destinazioni dei giovani.
Ai giovani sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico del personale non di ruolo dello Stato e quello assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per il personale di ruolo appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale gli stessi hanno superato l'esame di idoneità.
Nei confronti dei giovani che non sostengano l'esame ovvero non lo superino, il rapporto è risolto di diritto alla scadenza del contratto.

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