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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980

Art. 4
L'esame è effettuato, per profili professionali omogenei, per ogni progetto specifico o per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.
Per ciascun esame, la Giunta Regionale determina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali:
a) l'equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche degli ordinamenti di possibile destinazione;
b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego ad eccezione dell'età;
c) le modalità di svolgimento dell'esame ed i suoi contenuti, che devono consistere nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione dei progetti, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
Le commissioni giudicatrici di ciascun esame sono nominate con deliberazione della Giunta regionale nella seguente composizione:
a) due consiglieri regionali o due esperti designati dalla commissione consiliare Bilancio e affari generali mediante voto limitato a un solo nome;
b) un esperto designato dalla Giunta regionale;
c) un esperto designato dalla sezione regionale emiliano - romagnola dell'ANCI;
d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Gli atti delle commissioni giudicatrici sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale disciplina, con propria deliberazione, l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 26- ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvederà a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali dei giovani che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 3 e la loro definitiva immissione in ruolo, anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività, nonchè l'inserimento nella predetta graduatoria unica degli impiegati di cui al precedente comma i quali abbiano superato l'esame di idoneità.

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