LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45
PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi previsti dall'articolo 26- octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e/ o con altri finanziamenti da precisare con eventuale e successiva legge regionale.
La Regione assicura per l'intanto agli enti ed organismi gestori dei singoli progetti l'anticipazione dei finanziamenti necessari operando sulle partite di giro.