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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980

Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi previsti dall'articolo 26- octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno e/ o con altri finanziamenti da precisare con eventuale e successiva legge regionale.
La Regione assicura per l'intanto agli enti ed organismi gestori dei singoli progetti l'anticipazione dei finanziamenti necessari operando sulle partite di giro.

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